Art. 4.
(Numero dei Sottosegretari di Stato e dei vice Ministri).

      1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

      «1. I sottosegretari di Stato sono nominati, in un numero massimo di quaranta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri».

      2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di otto sottosegretari di Stato può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

 

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